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Sez. 2, Sentenza n. 2631 del 26/04/1984 (Rv. 434644 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - TOTALE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - RISOLUZIONE - ATTI DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI COSTRUITI SENZA CONCESSIONE EDILIZIA - DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - NULLITÀ DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE RELATIVE ALL'ABUSIVITÀ DELLA COSTRUZIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434644-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE - TOTALE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - RISOLUZIONE - ATTI DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI COSTRUITI SENZA CONCESSIONE EDILIZIA - DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - NULLITÀ DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI - CONSEGUENZE RELATIVE ALL'ABUSIVITÀ DELLA COSTRUZIONE.*

Prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10 che all'art. 15 ha sancito la nullità degli Atti di trasferimento di immobili costruiti senza concessione edilizia, ove dall'atto stesso non risulti che l'acquirente sia a conoscenza della Mancanza della concessione, nessuna norma sanciva espressamente l'Invalidità di quei rapporti o l'incommerciabilità di quelle costruzioni, né la nullità della compravendita poteva ritenersi sotto il profilo della illiceità dell'oggetto del contratto, in quanto oggetto della compravendita è il trasferimento della proprietà della cosa, la quale in sè non è suscettibile di valutazione in termine di liceità, questa qualificazione attinendo all'attività di produzione della cosa estranea, come tale, al contenuto tipico delle prestazioni oggetto del rapporto di compravendita. L'abusività della costruzione poteva, invece, venire in rilievo soltanto in termini di insufficienza della prestazione di trasferimento, per la possibilità di evizione totale o parziale o di impedimento dell'uso della costruzione per difetto di abitabilità o agibilità, e quindi trovare il suo rimedio e la sua sanzione nella generale disciplina dell'inadempimento contrattuale, a tutela e su iniziativa del soggetto che, ignaro dell'abusività al momento della stipulazione del contratto, ne avesse subito pregiudizio. (V 1139/82, mass n 419016; (V 4096/80, mass n 408001; (V 5272/78, mass n 395045; (V 4198/76, mass n 382873).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1497, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)