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Sez. 3, Sentenza n. 1222 del 03/03/1981 (Rv. 411795 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1981-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411795-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTABILITA D'UFFICIO.*

Poiche l'Obbligo di risarcire il danno, sia contrattuale che extracontrattuale, costituisce debito di valore e non di valuta - in quanto tende a reintegrare il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si troverebbe se non fosse avvenuto l'evento dannoso - nella quantificazione monetaria della misura del risarcimento il giudice del merito deve tenere conto anche d'ufficio, e quindi indipendentemente da qualsiasi prova da parte del danneggiato, della svalutazione sopravvenuta fino alla data della liquidazione. (Conf 5317/80, mass n 409182; (Conf 4776/80, mass n 408590; (Conf 3289/79, mass n 399684).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)