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Sez. 1, Sentenza n. 1532 del 29/04/1976 (Rv. 380283 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA EX OFFICIO - LIMITI - COORDINAMENTO CON IL PRINCIPIO DELLA DOMANDA ED IL PRINCIPIO DISPOSITIVO DELLE PROVE - NECESSITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380283-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA EX OFFICIO - LIMITI - COORDINAMENTO CON IL PRINCIPIO DELLA DOMANDA ED IL PRINCIPIO DISPOSITIVO DELLE PROVE - NECESSITA - CONSEGUENZE.*

La rilevabilita ex officio, in ogni stato e grado del giudizio, della nullita del contratto, prevista dall'art 1421 cod civ, deve coordinarsi con i principi fondamentali del processo, fra i quali il principio della domanda, il principio dispositivo delle prove, e quello della preclusione derivante dal giudicato interno. In particolare, il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullita del contratto incontra il limite della domanda, nel senso ch'egli non puo rilevare d'ufficio una nullita che presupponga l'Esercizio di azioni diverse da quella proposta. Il giudice non puo quindi dichiarare la nullita del contratto - la quale e collegata ad un'Azione di accertamento negativo - quando la relativa Azione non sia stata proposta o - anche se questa sia stata proposta - sulla base di elementi di fatto non risultanti dagli Atti del giudizio, e quindi con attivita integrativa delle carenze probatorie delle parti sulle relative condizioni di fondatezza. Nel caso, invece, in cui il contratto sia posto a fondamento dell'Azione proposta, nel senso che si faccia valere una pretesa fondata su di esso, il giudice puo dichiarare d'ufficio la nullita, avendo egli il potere-dovere di accertare, indipendentemente dall'attivita delle parti, l'esistenza o meno dei fatti costitutivi del diritto dello attore, fra i quali rientra indubbiamente il contratto medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 421, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)