Sez. L, Sentenza n. 4830 del 01/03/2007 (Rv. 596539 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Dipendenti postali - Contratto collettivo del 1994 - Sistema pubblicistico delle qualifiche funzionali - "Prorogatio" - Condizioni - Espressa volontà contrattuale - Necessità - Ricognizione della corrispondenza tra livelli e aree contrattuali - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Con riferimento al rapporto lavorativo contrattualizzato dei dipendenti postali, dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo del 26 novembre 1994 non vi è stata una automatica prorogatio del sistema pubblicistico delle qualifiche funzionali e delle categorie, poiché in forza dell'art 6 del d.l. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, solo la volontà delle parti collettive poteva stabilire transitoriamente che la regolazione di alcuni aspetti del rapporto rimanesse la stessa già prevista dalla disciplina pubblicistica. Pertanto va cassata la sentenza di merito, con cui sia stata rigettata la domanda del lavoratore per il riconoscimento del superiore inquadramento, che non abbia indicato in motivazione da quale espressione contrattuale abbia tratto il convincimento che le parti abbiano voluto differire, con la stipulazione dell'art. 53 del contratto collettivo, l'entrata in vigore della disciplina privatistica e quindi la decorrenza delle nuove aree pienamente definite in contratto, non essendo sufficiente a tal fine il semplice riferimento alla attività delle parti, puramente ricognitiva, con cui è stato risolto l'ulteriore problema della determinazione della corrispondenza tra i vecchi livelli della disciplina pubblicistica con le nuove aree contrattuali. (Fattispecie relativa alla domanda di un dipendente, respinta dal giudice di merito, volta all'inquadramento in Q1, richiesto per avere esercitato le relative mansioni presso un'agenzia di base di notevole traffico per due anni come direttore e nei successivi tre mesi in posizione subordinata al nuovo direttore ma con responsabilità e direzione dell'ufficio in uno dei due turni di operatività dell'agenzia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)