Sez. L, Sentenza n. 11907 del 06/08/2003 (Rv. 565727 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Dipendenti postali - Contratto collettivo del 1994 - Sistema pubblicistico delle qualifiche funzionali - "Prorogatio" - Esclusione - Personale già appartenente alla quarta, quinta, sesta categoria - Inquadramento in qualifica superiore - Presupposti - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Con riferimento al rapporto lavorativo contrattualizzato dei dipendenti postali, dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo del 26 novembre 1994 non vi è stata una automatica prorogatio del sistema pubblicistico delle qualifiche funzionali e delle categorie, poiché in forza dell'art 6 del D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, solo la volontà delle parti collettive poteva stabilire transitoriamente che la regolazione di alcuni aspetti del rapporto rimanesse la stessa già prevista dalla disciplina pubblicistica. Pertanto con riferimento al nuovo sistema di inquadramento del personale, che ha assegnato ad un'unica area operativa il personale già appartenente alla quarta, quinta e sesta categoria, facendo corrispondere a ciascuna delle categorie una posizione retributiva differenziata, risulta viziata la motivazione della sentenza di merito secondo cui le mansioni di fatto svolte, corrispondenti alla ex VI categoria, da dipendenti già inquadrati nella V categoria, darebbero diritto a conseguire il terzo livello stipendiale nell'ambito dell'inquadramento dell'area operativa senza verificare, nel nuovo sistema di classificazione del personale, se all'interno dell'area operativa le diverse posizioni retributive concretino vere e proprie qualifiche in quanto collegate a mansioni di diverso livello professionale. (Nella specie la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva attribuito al dipendente il livello stipendiale più alto, pur negando che ad esso corrispondesse un distinto profilo professionale, ma configurando una fase contrattuale transitoria durante la quale le mansioni corrispondenti alle soppresse categorie continuavano ad appartenere a livelli differenti di professionalità.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)