Sez. 3, Sentenza n. 5544 del 10/09/1986 (Rv. 448061 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ESTREMI - INTENZIONE SERIA DI INIZIARE UN'ATTIVITÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE O ARTIGIANALE - SUFFICIENZA - PROVA RELATIVA - INCIDENZA SUL LOCATORE - OGGETTO.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - ESTREMI - INTENZIONE SERIA DI INIZIARE UN'ATTIVITÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE O ARTIGIANALE - SUFFICIENZA - PROVA RELATIVA - INCIDENZA SUL LOCATORE - OGGETTO.*
La necessità che legittima il recesso del locatore dal contratto di locazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 29 della legge n. 392 del 1978 non più qualificata dall'urgenza e dalla improrogabilità - va intesa in senso non assoluto (e cioè come pressante bisogno derivante da imprescindibili esigenze economiche non altrimenti soddisfabili), bensì in senso relativo consegue, che - tenuto conto del diritto al lavoro garantito dalla Costituzione - è sufficiente ad integrare detta necessità l'intenzione di iniziare un'attività industriale, commerciale o artigianale per il cui Esercizio sia strumento l'immobile locato, che sia seria, cioè effettiva e non pretestuosa, e della quale il locatore - sul quale incombe il relativo Onere - fornisca adeguata prova. A tal fine il giudice del merito deve tenere conto sia dell'avvenuta iscrizione nel registro degli esercenti commerciali - che, secondo l'id quod plerumque accidit, manifesta l'intento di esercitare il tipo di attività indicato nell'iscrizione - sia delle altre circostanze - che possono costituire oggetto di prova testimoniale - attraverso le quali - ancorché non costituenti fatti oggettivi - l'intento stesso sia stato esteriorizzato. (V 0296/85, mass n 438520; (V 3343/84, mass n 435367; (V 4768/84, mass n 436675).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Cod. Civ. art. 2696, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)