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Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 02/06/1984 (Rv. 435367 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEL LOCATORE DI DESTINARE L'IMMOBILE A PROPRIO USO COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435367-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DEL LOCATORE DI DESTINARE L'IMMOBILE A PROPRIO USO COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

La necessità del locatore di destinare l'immobile a proprio uso commerciale, artigianale o professionale - che, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, legittima il suo recesso dal contratto di locazione - sussiste allorquando il locatore manifesti il serio proposito di volere esercitare o di volere intraprendere nell'immobile locato un'attività giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, anche se non condizionata dalle sue esigenze economiche o da motivi di forza maggiore. (Conf 2626/82, mass n 420479).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)