Sez. L, Sentenza n. 10761 del 15/12/1994 (Rv. 489233 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Richiesta relativa - Conseguente interruzione del periodo di comporto - Mancato accoglimento - Scadenza del comporto spostata all'esaurimento delle ferie - Coincidenza temporale del singolo episodio morboso con detta richiesta - Irrilevanza - Operatività del principio - Portata.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Il principio secondo cui il periodo di comporto, ai fini dell'art. 2110 cpv. cod. civ., è interrotto dalla richiesta di godere del periodo feriale, che il datore di lavoro deve concedere anche in costanza della malattia del dipendente, implica, per l'ipotesi in cui detta richiesta - presentata nell'arco del termine esterno del comporto per sommatoria, in caso di malattia discontinua - non venga accolta, che la scadenza del comporto stesso viene spostata all'esaurimento dei giorni di ferie spettanti al lavoratore siccome non fruiti, ancorché maturati; a tal fine non rileva la coincidenza temporale del singolo episodio morboso con la richiesta di godere delle ferie, e l'operatività del principio non può ritenersi limitata ai giorni di assenza immediatamente successivi a ciascuna richiesta e per il periodo corrispondente alla durata delle ferie maturate in quel momento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)