Sez. L, Sentenza n. 6469 del 10/06/1993 (Rv. 482747 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) | Lavoro autonomo - Distinzione - Criteri - Applicazione - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Requisiti dell'elemento della subordinazione - Configurabilità - Condizioni - Riscontro di altri elementi - Carattere supplementare e sussidiario.
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. Con riferimento ai suddetti criteri generali, i requisiti del fondamentale elemento distintivo della subordinazione si configurano nel fatto dell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, per cui l'attività del primo viene regolata non in modo predeterminato, ma secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale, in esplicazione di un vincolo di natura personale ed a prescindere dal rilievo di un determinato risultato; laddove il riscontro di altri elementi (quali la predeterminazione della retribuzione, l'obbligo di osservanza di un dato orario, la collaborazione e l'assenza di rischio economico) assumono una importanza soltanto complementare e sussidiaria rispetto al suddetto elemento fondamentale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)