Sez. L, Sentenza n. 12076 del 18/08/2003 (Rv. 565903 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Diritto del lavoratore alla parità di trattamento - Sussistenza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE
In materia di rapporto di lavoro subordinato privato, non è configurabile un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento retributivo, in quanto esso non è ricavabile né dagli artt. 36 e 37, Cost., né dalla Carta sociale europea resa esecutiva con legge n. 929 del 1965, né dal Patto di New York sui diritti economici, sociali e culturali, ed eventuali disparità di trattamento, derivanti dalle modalità di accesso alle differenti categorie e/o qualifiche, possono essere eliminate mediante un apposito accordo collettivo, restando escluso che l'attribuzione di un trattamento economico più favorevole ad un lavoratore possa 'ex sè fondare il diritto ad ottenere l'identico trattamento da parte di un altro lavoratore avente la stessa qualifica.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 22/10/1965 num. 929
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)