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Sez. L, Sentenza n. 2114 del 25/03/1986 (Rv. 445300 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REVISIONE DI SPECIFICA IPOTESI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE RISPETTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO IN CONCRETO ADDEBITATO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445300-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REVISIONE DI SPECIFICA IPOTESI NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONALITÀ DELLA SANZIONE RISPETTO ALLA GRAVITÀ DEL FATTO IN CONCRETO ADDEBITATO - NECESSITÀ.*

La previsione di una specifica ipotesi di giusta causa di licenziamento da parte della contrattazione collettiva - la quale trova il suo limite negli estremi di gravità voluti dalla legge ai sensi degli artt. 2119 cod. civ. e 3 legge n. 604 del 1966 - non esime il giudice del merito, adito per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato per tale motivo al lavoratore dipendente, dal procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione adottata rispetto alla gravità del fatto in concreto addebitato, tenendo conto delle circostanze del suo verificarsi, dell'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo, della natura e della qualità del singolo vincolo contrattuale, della posizione delle parti, del grado di affidamento richiesto dalle mansioni del dipendente. (nella specie i giudici del merito avevano ritenuto che, nonostante l'art. 68 del CCNL 24 aprile 1976 per i dipendenti della industria di materiali lapidei sanzionasse con il licenziamento in tronco l'assenza ingiustificata dell'operaio per oltre cinque giorni consecutivi, tuttavia il lavoratore versava in una situazione di inconsapevolezza circa l'ingiustificatezza della propria assenza avendo egli incaricato un compagno di lavoro di richiedere per suo conto il periodo di ferie annuale, che la direzione della impresa, contrariamente alla prassi fino ad allora seguita, non gli aveva invece concesso. La S.C. ha confermato tale decisione enunciando il principio che precede). (V 4563/84, mass n 436464).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)