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Sez. L, Sentenza n. 3693 del 25/03/1992 (Rv. 476433 - 01)

Contratti in genere - Interpretazione - Letterale | Sufficienza - Limiti - Fattispecie in tema di trasferimento della proprietà dell'azienda ai fini del recesso di un dipendente.
Stato
decisa il 1992-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476433-01

Contratti in genere - Interpretazione - Letterale

Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice del merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, il ricorso ai quali (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità della clausola) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale. (Nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'ipotesi del trasferimento della proprietà dell'azienda, ai fini del recesso del dirigente con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 17 del contratto collettivo, fosse integrata anche dal mutamento di titolarità del pacchetto azionario della società datrice di lavoro o comunque dall'intervento di un diverso gruppo di controllo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)