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Sez. 2, Sentenza n. 7895 del 28/09/1994 (Rv. 487931 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Sufficienza - Limiti.
Stato
decisa il 1994-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487931-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, il ricorso ai quali (fuori dell'ipotesi di ambiguità della clausola) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)