Sez. 2, Sentenza n. 7895 del 28/09/1994 (Rv. 487931 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Sufficienza - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, il ricorso ai quali (fuori dell'ipotesi di ambiguità della clausola) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)