diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1183 del 24/04/1974 (Rv. 369215 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - PENDENZA - PROTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO - AMMISSIBILITA - LIMITI - APPOSIZIONE DI UN TERMINE FINALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369215-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - PENDENZA - PROTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO - AMMISSIBILITA - LIMITI - APPOSIZIONE DI UN TERMINE FINALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

E nell'essenza della condizione, intesa quale avvenimento futuro ed incerto, che, con il trascorrere del tempo, l'evento condizionante si realizzi ovvero divenga irrealizzabile, si trasformi, cioe, in un fatto attuale e certo, perche soltanto cosi la condizione si realizza, positivamente o negativamente. Ma se al contratto condizionato non e apposto alcun termine entro il quale la condizione debba necessariamente verificarsi o mancare, non e escluso che le parti possano rimanere obbligate a tempo indeterminato, fino a quando la condizione non si sia avverata o non ne sia divenuto irrealizzabile l'avveramento. E compito del giudice del merito accertare, attraverso la interpretazione del contratto e la valutazione del concreto regolamento degli opposti interessi adottato dai contraenti, se un siffatto termine sia stato stabilito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)