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Sez. L, Sentenza n. 1521 del 27/01/2016 (Rv. 638331 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | "Gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 92, comma 2, c.p.c. - Disciplina ex l. n. 69 del 2009 "ratione temporis" applicabile - Riferimento ad un generico contrasto nella giurisprudenza di merito - InidoneitĂ .
Stato
decisa il 2016-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638331-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di compensazione delle spese giudiziali, la sussistenza di un imprecisato contrasto nella giurisprudenza di merito, rispetto a soluzioni interpretative non ancora passate al vaglio di legittimità, non può essere ricondotta alla nozione di "gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 applicabile "ratione temporis", trattandosi di circostanza non idonea ad accreditare un ragionevole affidamento della parte sulla fondatezza delle proprie ragioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)