Sez. L, Sentenza n. 7171 del 08/07/1999 (Rv. 528424 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO | Controversia per il rimborso di spese sostenute nell'espletamento dell'attività lavorativa - Competenza del giudice del lavoro - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO
La controversia con la quale il lavoratore richiede il rimborso di spese che egli assume di aver sostenuto nell'espletamento dell'attività lavorativa è devoluta alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, giacché sono riservate alla competenza funzionale di detto giudice non solo le controversie relative agli obblighi più tipici del rapporto di lavoro, ma altresì tutte quelle per le quali le pretese fatte valere si colleghino direttamente a detto rapporto che, pur non rappresentando la "causa petendi" della pretesa, si ponga tuttavia come antecedente e presupposto necessario, non meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale nei confronti di un determinato oggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)