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Sez. L, Sentenza n. 145 del 08/01/1980 (Rv. 403531 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO AUTONOMO - CONFIGURABILITA DELL'UNO O DELL'ALTRO RAPPORTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI PRESTAZIONI DI UN MEDICO PRESSO UNA CASA DI CURA.*
Stato
decisa il 1980-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403531-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - LAVORO AUTONOMO - CONFIGURABILITA DELL'UNO O DELL'ALTRO RAPPORTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI PRESTAZIONI DI UN MEDICO PRESSO UNA CASA DI CURA.*

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato il giudice non deve fermarsi all'esame delle clausole contrattuali e, in particolare, al nomen iuris usato dalle parti, ma deve avere riguardo, al di fuori di ogni criterio formalistico, all'effettiva natura ed al reale contenuto del rapporto medesimo, nonche alle modalita di espletamento delle mansioni che costituiscono l'oggetto della prestazione lavorativa, senza che il nomen iuris convenuto possa essere di ostacolo ad una diversa definizione quando il giudice rilevi che esso non corrisponde alla sostanza del rapporto. (nella specie la suprema Corte ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva esclusa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per l'attivita svolta da un medico in una casa di cura, senza essere inserito nell'organizzazione imprenditoriale in regime di subordinazione e senza, quindi, essere assoggettato al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dei proprietari della casa di cura, anche se nella documentazione relativa all'assunzione del sanitario erano contenute espressioni indicative dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato). (Conf 425/79, mass n 396542).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)