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Sez. L, Sentenza n. 6111 del 18/06/1998 (Rv. 516602 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Periodo intercorrente tra la sospensione del lavoratori e il provvedimento di ammissione alla c.i.g.s. - Diritto alla retribuzione - Permanenza - Imputazione "a posteriori" al trattamento di cassa integrazione - Configurabilità - Conseguenze - Diritto ad interessi e rivalutazione sulle rate pregresse di cassa integrazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516602-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, in cui il datore di lavoro, dopo avere provveduto unilateralmente alla sospensione dei lavoratori, rimane tenuto, nelle more del procedimento amministrativo, a corrispondere ai lavoratori sospesi la retribuzione, che assume retroattivamente la natura di anticipazione del trattamento previdenziale nel caso in cui intervenga il provvedimento ammissivo, non sussiste il diritto dei medesimi lavoratori - le cui aspettative durante tale periodo sono così adeguatamente tutelate - a conseguire dall'INPS gli interessi e la rivalutazione sul trattamento di cassa integrazione con decorrenza dalle date, anteriori a quella del provvedimento ammissivo, di maturazione delle rate del trattamento previdenziale riconosciuto con effetti retroattivi.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)