Sez. 1, Sentenza n. 8089 del 01/07/1992 (Rv. 477987 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - In genere | Edifici ristrutturati - Vendita - Imponibile - Determinazione - Criteri.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - In genere
In caso di rivendita di edifici ristrutturati, l'imponibile INVIM va individuato ai sensi del primo comma dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, cioè calcolando l'incremento di valore dell'immobile al momento del trasferimento rispetto al valore iniziale della vecchia costruzione aumentato delle spese di ristrutturazione, qualora, pur essendovi stata parziale demolizione, sia rimasta ferma l'identità funzionale e mercantile del preesistente manufatto, mentre, qualora l'opera di demolizione sia stata integrale o, comunque, talmente penetrante da lasciare, rispetto all'originaria costruzione, meri residui privi di autonoma valenza commerciale, va analogicamente applicato il criterio fissato dal sesto comma del citato art. 6, consistente nella tassazione separata degli incrementi di valore, rispettivamente, del suolo (fino alla data di inizio della nuova costruzione) e del fabbricato (tra la data di ultimazione di esso e quella della successiva alienazione).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)