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Sez. 5, Sentenza n. 4318 del 24/03/2001 (Rv. 545162 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Regime previsto dall'art. 6, sesto comma del d.P.R. n. 643 del 1972 - Portata - Presupposti - Nel caso di preesistenza di una costruzione sul suolo.
Stato
decisa il 2001-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545162-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

In tema di INVIM, il regime previsto dall'art. 6, sesto comma del d.P.R. n. 643 del 1972 (incentrato sul separato computo dell'incremento di valore conosciuto in sè dal suolo fino all'inizio della costruzione, rispetto a quello conosciuto dalla costruzione a partire dal momento della sua ultimazione, senza tenere conto dell'incremento di valore verificatosi fra l'inizio e la fine della medesima) trova applicazione sempre che si sia di fronte ad un'effettiva utilizzazione edificatoria dell'"area" ("area" da intendersi tale anche nel caso in cui sul suolo preesistesse una costruzione che sia stata demolita dando luogo ad una nuova costruzione), e non nel caso invece in cui la costruzione preesistente sul suolo sia stata oggetto di una semplice ristrutturazione e perciò abbia mantenuto la medesima identità funzionale e mercantile, nel quale ultimo caso troveranno invece integrale applicazione le disposizioni generali di cui al primo comma dell'art. 6, e perciò avrà applicazione il solo criterio di cui agli artt. 11 e 13 del d.P.R. n. 643 cit. (con la conseguente sola maggiorazione del valore iniziale del suolo e della costruzione attraverso il computo delle spese di acquisto, di costruzione, ed incrementative).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1872 num. 643 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)