diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6077 del 21/03/2005 (Rv. 580209 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Riconoscimento dello "status" di rifugiato politico - Normativa applicabile - Richiesta al questore di un permesso di soggiorno temporaneo - Necessità.
Stato
decisa il 2005-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580209-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato politico, nel vigore del regime di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e sino alla data di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, destinate ad operare solo con l'approvazione del regolamento di cui all'art. 34, comma terzo, della stessa legge, effettuata con il d.P.R. n. 303 del 2004, lo straniero deve chiedere al Questore un permesso di soggiorno temporaneo in attesa della definizione della procedura, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, del citato decreto-legge n. 416 del 1989, adducendo la sussistenza delle condizioni legali per l'ottenimento dello "status".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 ter CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 quater CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 quinquies CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 sexies CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 septies CORTE COST., Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 32, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 34, DPR 18/10/2004 num. 334 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)