diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 5089 del 27/02/2008 (Rv. 601950 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Pendenza del giudizio di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico - Richiesta di permanenza sul territorio nazionale nelle more - Provvedimento prefettizio di rigetto - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601950-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Nella vigenza dell'art. 17 del d.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, il giudizio promosso dallo straniero extracomunitario per ottenere l'annullamento del provvedimento prefettizio col quale è stata respinta la sua istanza di permanenza sul territorio nazionale nelle more della decisione, da parte del tribunale ordinario, sulla domanda di riconoscimento dello "status" di rifugiato politico, è devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l'impugnata decisione si fonda su di una valutazione discrezionale circa l'insussistenza di un concreto pericolo che lo straniero, nel periodo di attesa, possa sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di allontanamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1989 num. 416 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/1990 num. 39 CORTE COST., DPR 16/09/2004 num. 303 art. 1, DPR 16/09/2004 num. 303 art. 17, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)