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Sez. L, Sentenza n. 3065 del 28/08/1976 (Rv. 381840 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - LICENZIAMENTO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381840-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - LICENZIAMENTO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'art 7 dello statuto dei lavoratori lascia alla disciplina contrattuale di stabilire le fattispecie costituenti illeciti disciplinari e fa salva l'applicazione della legge n 604 del 1966 relativa alle ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. Il divieto contenuto nella stessa norma di disporre sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro non e operante nei confronti di una sanzione che comporti il licenziamento, determinando quest'ultimo l'Estinzione del rapporto e non un suo mutamento: tuttavia, la qualificazione di un licenziamento come sanzione disciplinare comporta che si debbano seguire le procedure relative alla formazione del provvedimento e quelle dirette alla sua contestazione secondo le modalita previste dal citato art 7, mentre, quando la normativa disciplinare non prevede come sanzione il licenziamento, cosi come nel caso in cui questo sia avvenuto fuori dalle previsioni disciplinari, il licenziamento rimane estraneo all'art 7 dello statuto dei lavoratori. (nella specie, peraltro, la suprema Corte ha escluso che la disposizione contenuta nell'art 67 CCNL 18 giugno 1970 per i dipendenti delle aziende di credito, secondo cui 'il lavoratore che, senza giustificato motivo, non accetta il trasferimento, viene considerato dimissionariò, contenga una sanzione disciplinare, essendo diretta a far cessare il rapporto nella presunzione di dimissioni desumibili dal comportamento del dipendente).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 18/06/1970 num. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)