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Sez. L, Sentenza n. 1364 del 09/04/1977 (Rv. 385079 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX ART 7 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - FUNZIONE INTEGRATIVA DELLA NORMATIVA GENERALE IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - ESCLUSIONE - LICENZIAMENTO E SANZIONE DISCIPLINARE - FINALITA - DISTINZIONI - RICEZIONE DELLA PREDETTA DISCIPLINA EX ART 7 NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1977-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385079-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX ART 7 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - FUNZIONE INTEGRATIVA DELLA NORMATIVA GENERALE IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - ESCLUSIONE - LICENZIAMENTO E SANZIONE DISCIPLINARE - FINALITA - DISTINZIONI - RICEZIONE DELLA PREDETTA DISCIPLINA EX ART 7 NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - EFFETTI.*

L'art 7 della legge 20 maggio 1970, n 300, non costituisce un'integrazione della normativa generale in tema di licenziamenti individuali, in quanto la funzione tipica del licenziamento, anche se finalizzato come sanzione disciplinare, si esplica nell'Estinzione del rapporto di lavoro subordinato, mentre la sanzione disciplinare, cosi come ipotizzata dal codice civile, e diretta a richiamare il lavoratore all'osservanza degli obblighi fondamentali di diligenza e fedelta, consentendogli peraltro la prosecuzione del rapporto. Ne tale norma costituisce un'integrazione delle procedure previste dalla legge n 604 del 1966 circa le modalita di intimazione del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e circa la procedura di impugnativa del licenziamento inefficace, nullo o annullabile: tali procedure, infatti, operano al di fuori delle previsioni dell'art 7 dello statuto dei lavoratori, quali che siano stati i motivi (compreso quello disciplinare) del licenziamento, per la loro inconciliabilita con l'immediatezza dell'efficacia del licenziamento in tronco, che non perde tale caratteristica in ragione della natura disciplinare o meno della sua causa, ovvero per la circostanza che esso sia stato intimato dopo un intervallo di tempo, reso necessario dall'accertamento, da parte del datore di lavoro, dei fatti che a suo avviso concretano gli estremi della giusta causa e che sono insindacabili nel merito. Le Disposizioni contenute nell'art 7 citato, pertanto, costituiscono, nel loro complesso unitario e organico, una specificazione, nel contenuto e nella Forma, del potere disciplinare riconosciuto al datore di lavoro dall'art 2106 cod civ, e, come tali, non sono riferibili, di per se sole considerate, alla normativa dei licenziamenti, la quale, considerata anch'essa nella sua unitarieta e globalita, e, quindi, senza distinzione tra licenziamenti intimati per motivi disciplinari e licenziamenti intimati per motivi non disciplinari, non si presta ad essere attratta, neppure parzialmente, nelle Disposizioni dell'art 7 dello statuto dei lavoratori. Tuttavia, quando le Disposizioni dell'art 7 citato siano recepite nella contrattazione collettiva per l'intimazione del licenziamento configurato dalle parti interessate come sanzione disciplinare, l'inosservanza di tali Disposizioni comporta, dato il loro carattere chiaramente imperativo, la nullita dell'atto di licenziamento a norma dell'art 1418 cod civ, richiamato dall'art 1324 dello stesso codice. (V 3065/76, mass n 381840; (V 2989/76, mass n 381761; (V 2929/76, mass n 381692; (V 2244/76, mass n 381045; (V 2155/76, mass n 380955; (V 1632/76, mass n 380401; (V 1553/76, mass n 380301; (V 1475/76, mass n 380205).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)