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Sez. L, Sentenza n. 9679 del 17/06/2003 (Rv. 564346 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI | Pensione di inabilità in favore dei ciechi civili - Requisito reddituale - Elemento costitutivo - Configurabilità - Revoca della pensione per miglioramento delle condizioni di salute - Contestazione giudiziale del provvedimento - Accertamento del requisito reddituale - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564346-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI

In materia di pensione di inabilità in favore dei ciechi civili parziali, benché il requisito reddituale rappresenti un elemento costitutivo del diritto, e non una mera condizione di erogabilità della prestazione assistenziale, l'accertamento del medesimo non è richiesto nel giudizio che abbia ad oggetto la contestazione di un provvedimento di revoca del beneficio che sia basato solamente sulla sopravvenuta insussistenza delle condizioni di inabilità, e ciò anche nel caso in cui nella sede giudiziale sia disposto il ripristino della prestazione assistenziale con decorrenza successiva a quella della revoca, per l'accertato nuovo aggravamento delle condizioni di salute, in quanto in tale ipotesi il tema della sussistenza del requisito reddituale, non essendo ricompreso nella causale della revoca, rimane estraneo anche all'oggetto dell'accertamento giudiziale.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1970 num. 382 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)