Sez. 1, Sentenza n. 2331 del 17/02/2012 (Rv. 621293 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Occupazione appropriativa di un terreno occorso per la costruzione di un ospedale avvenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n.833 del 1978 - Ente tenuto al risarcimento del danno in favore del privato - Individuazione - Criteri - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
La responsabilità extracontrattuale a seguito di occupazione appropriativa di un terreno altrui, finalizzata alla costruzione di un ospedale (poi effettivamente utilizzato per l'erogazione dell'assistenza sanitaria), avvenuta in epoca anteriore al trasferimento ai Comuni degli immobili di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e dei rapporti giuridici ad essi collegati (art. 66 legge n. 833 del 1978), deve essere riferita all'ente che ha prodotto il danno, non già al Comune subentrato nella titolarità dell'ospedale, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi del mancato pagamento dell'indennità di esproprio, nella quale è il Comune ad essere obbligato nei confronti del proprietario del suolo espropriato, trattandosi di obbligazione ex lege assunta dall'ente dante causa per l'esercizio dell'attività sanitaria. Ne consegue che il trasferimento "ex lege" (ai sensi dell'art. 66 cit.) in capo al Comune non può darsi per l'obbligazione extracontrattuale sorta in conseguenza dell'illegittima occupazione di un suolo, quand'anche questa sia finalizzata alla costruzione di un ospedale nel cui ambito dovrà svolgersi l'attività sanitaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)