diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6209 del 21/06/1999 (Rv. 527726 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Impossibilità di fatto di agire - Idoneità di impedire il decorso della prescrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527726-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 cod. civ.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)