Sez. 1, Sentenza n. 695 del 02/03/1976 (Rv. 379341 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - NUOVO REGIME DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - PROVA EMATOLOGICA - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - NUOVO REGIME DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - PROVA EMATOLOGICA - AMMISSIBILITA - OBBLIGO DEL GIUDICE - CONDIZIONI.*
In tema di dichiarazione giudiziale di paternita, l'art 269 secondo comma cod civ, nel nuovo testo fissato dall'art 113 della legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, nello stabilire che la prova della paternita puo essere data 'con ogni mezzò, da ingresso anche alla prova ematologica (la quale, sotto il vigore della precedente normativa, era invece da considerarsi come mezzo del tutto eccezionale, da ammettersi solo in caso di impossibilita di attingere aliunde elementi di convincimento), ma non intende disporre che il giudice debba necessariamente ammettere la predetta prova, anche ove possa decidere sulla base delle acquisite risultanze processuali. (V 2063/71, mass n 352736).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)