Sez. 1, Sentenza n. 332 del 14/01/1980 (Rv. 403718 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA EMATOLOGICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - PROVA EMATOLOGICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
In tema di dichiarazione giudiziale della paternita, il carattere non piu eccezionale della prova ematologica, per effetto del nuovo testo dell'art 269 secondo comma cod civ, introdotto dall'art 113 della legge 19 maggio 1975 n 151 sulla riforma del diritto di famiglia, il quale consente 'ogni mezzò istruttorio, non implica che tale prova debba essere necessariamente disposta, su richiesta delle parti, rientrando nella facolta del giudice del merito di escluderne la Rilevanza, quando si sia gia formato un sicuro convincimento sulla base degli altri elementi acquisiti al processo. (Conf 4424/77, mass n 388010; (Conf 695/76, mass n 379341).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)