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Sez. 3, Sentenza n. 12753 del 17/11/1999 (Rv. 531230 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE | Accertamento - Criteri - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
Stato
decisa il 1999-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531230-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE

L'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 cod.civ.. L'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un'accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)