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Sez. L, Sentenza n. 13775 del 09/12/1999 (Rv. 531950 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Morte della parte avvenuta nel corso del giudizio di primo grado - Mancata dichiarazione o notificazione da parte del procuratore costituito - Proposizione dell'atto di appello nei confronti del defunto - Legittimità - Costituzione degli eredi nel giudizio di appello - Ricorso per cassazione indirizzato al defunto - Inammissibilità - Erronea intestazione della sentenza impugnata con indicazione della parte defunta - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531950-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Qualora nel corso del giudizio di appello la parte abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell'altra parte - già avvenuto all'epoca del giudizio di primo grado ma non dichiarato o notificato dal procuratore costituito - attraverso la costituzione in giudizio degli eredi, il ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere indirizzato nei confronti degli eredi medesimi e non del deceduto, ancorché l'atto di appello, in virtù dell'art. 300 cod.proc.civ., sia stato legittimamente proposto nei confronti della parte originaria. Nè assume alcun rilievo in contrario la circostanza che la sentenza di appello rechi, erroneamente, ancora in epigrafe il nome della parte deceduta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)