Sez. 4, Sentenza n. 8747 del 26/05/1998 Ud. (dep. 27/07/1998) Rv. 211634 - 01
STUPEFACENTI - MEDICO | Prescrizione di sostanza stupefacente a consumatore di droga - Esigenze terapeutiche - Nozione - Finalità sociali di aiuto al tossicodipendente - Esulano dalla concetto di uso terapeutico.
STUPEFACENTI - MEDICO
Affinché alla prescrizione di sostanza stupefacente da parte del medico possa riconoscersi natura terapeutica, deve essere preceduta dall'individuazione di un preciso stato patologico, dall'accertamento che non può essere curato adeguatamente con farmaci di natura diversa e da quello delle dosi da somministrare. La prescrizione non può invece ritenersi lecita quando sia fatta con l'intento di permettere comunque al tossicodipendente di procurarsi la sostanza occorrente attraverso canali sicuri, alternativi al mercato clandestino, di svolgere normale attività lavorativa assumendo uno stupefacente meno dannoso e di sottrarsi alla esigenza di procurarsi le risorse finanziarie occorrenti attraverso la commissione di reati.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)