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Sez. 4, Sentenza n. 9289 del 01/06/2000 Ud. (dep. 25/08/2000) Rv. 216725 - 01

STUPEFACENTI - MEDICO | Prescrizione abusiva - Caratteri - Mantenimento dello stato di dipendenza - Ipotesi terapeutica alternativa - Esame scientifico della fondatezza - Obbligo del giudice.
Stato
decisa il 2000-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216725-01

STUPEFACENTI - MEDICO

In tema di stupefacenti, con riferimento all'ipotesi di prescrizione abusiva da parte del medico, deve ritenersi non terapeutico e dunque contrario alla legge l'uso dello stupefacente che un medico prescriva non al fine di ottenere la dissuefazione del tossico dipendente, ma al fine di raggiungere altri scopi (sia pure soggettivamente commendevoli), con la consapevolezza, però, che la tossicodipendenza viene mantenuta e, quindi, in qualche modo alimentata. (Annullando con rinvio la pronunzia d'Appello, che aveva assolto il medico sulla base del dubbio circa il dolo, la corte ha precisato che, se pure il sanitario può essere convinto della necessità terapeutica di mantenere il tossico dipendente per un periodo più o meno lungo nel suo stato, senza procedere a "scalare" la quantità somministrata, va tuttavia scientificamente dimostrata tale ipotesi terapeutica al giudice di merito in termini rigorosi, e quel giudice deve darsene carico in motivazione).

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 77, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)