Sez. L, Sentenza n. 400 del 14/01/2000 (Rv. 532869 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Giornalieri di campagna - Retribuzioni imponibili determinate per provincia con decreto ministeriale - Riferimento alle retribuzioni medie dei contratti collettivi - Eccessiva sperequazione rispetto alla retribuzioni effettive - Disapplicabilità dell'atto amministrativo - Fattispecie relativa alla provincia di Taranto.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Secondo l'art. 28, primo comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, l'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna doveva essere determinato annualmente mediante decreto ministeriale e commisurato alle retribuzioni medie risultanti, nelle singole province, dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali interessate, salvo il potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo nel caso in cui le retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva e da tale atto prese in considerazione risultassero oltremodo sperequate rispetto a quelle effettive (cfr. la sentenza interpretativa di rigetto n. 342 del 1992 della Corte costituzionale). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, basata sul rilievo che nella provincia di Taranto l'orario giornaliero di lavoro per il lavoratori temporanei era notoriamente pari e anche superiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva e che l'interessato non aveva dimostrato che, nei casi in cui era stato osservato un orario inferiore, vi fosse stata un'eccessiva sperequazione tra retribuzioni di fatto e quelle presunte).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)