Sez. 5, Sentenza n. 13680 del 23/03/2006 Ud. (dep. 14/04/2006) Rv. 233380 - 01
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Ricorso per cassazione - Istanza di rinvio per presentare motivi nuovi ai sensi dell'art. 10 L. n. 46 del 2006 - Inammissibilità del ricorso - Estensione della inammissibilità ai motivi nuovi - Sussistenza - Diritto al rinvio - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI
La norma transitoria contenuta nell'art. 10, comma quinto, L. n. 46 del 2006, che prescrive il rinvio della trattazione del ricorso oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge (9 marzo 2006), per consentire la proposizione di motivi nuovi basati sulla novellata formulazione dell'art. 606 lett. d) ed e), non trova applicazione nei casi di inammissibilità dei motivi di ricorso originariamente proposti, perché tale inammissibilità si estende ai motivi nuovi, come previsto dall'ultima parte dell'art. 585, comma quarto, cod. proc. pen., precetto, questo, espressamente richiamato dall'art. 10 L. cit.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)