Sez. 3, Sentenza n. 17463 del 23/03/2006 Ud. (dep. 19/05/2006) Rv. 233814 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Inammissibilità del ricorso - Disciplina transitoria L. n. 46 del 2006, art. 10, comma quinto - Rinvio della trattazione per eventuale proposizione di motivi nuovi - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione con la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, l'inammissibilità del ricorso preclude l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 10, quinto comma, della citata legge, che prescrive il rinvio della trattazione oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge per consentire la proposizione di motivi nuovi ex art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., perché l'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi, come previsto dall'ultima parte dell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)