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Sez. 1, Sentenza n. 12936 del 05/09/2003 (Rv. 566562 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Natura e finalità - Fase riorganizzativa e conservativa ed eventuale fase liquidatoria - Azione revocatoria fallimentare - Esperibilità nei confronti dei soci a responsabilità illimitata ex art. 203 legge fall. - In relazione alla fase conservativa - Esclusione - In relazione alla fase liquidatoria - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566562-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

L'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinato dal d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 (applicabile "ratione temporis"), si connota per la sua preordinazione alla riorganizzazione delle strutture produttive delle grandi imprese, in vista del loro risanamento, mentre, soltanto subordinatamente all'eventualità che questi fini risultino non più realizzabili, è consentita l'apertura di una fase liquidatoria destinata al conseguimento delle ragioni dei creditori. L'azione revocatoria fallimentare, pertanto, essendo ispirata a finalità recuperatorie estranee alla fase conservativa dell'amministrazione straordinaria, è esperibile soltanto in relazione alla eventuale fase liquidatoria ed il suo ambito operativo è da riferirsi necessariamente e correlativamente al momento in cui inizia la liquidazione dei beni. Ad un tal riguardo, una volta avviata detta fase liquidatoria, non è dubbia - stante il richiamo dell'art. 1, sesto comma, del citato d.l. n. 26 del 1979 alla disciplina prevista dagli artt. 195 e seguenti della legge fallimentare - l'applicabilità, in tema di amministrazione straordinaria, dell'art. 203 legge fall., il quale rende operanti, anche nei confronti dei soci a responsabilità illimitata della società sottoposta a procedura speciale, le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, della legge medesima, relative agli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, con conseguente ammissibilità dell'azione revocatoria degli atti del socio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 203 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)