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Sez. 1, Sentenza n. 4214 del 24/02/2006 (Rv. 589978 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Azione revocatoria fallimentare - Esperibilità - Condizioni - Limitazione alla sola fase liquidatoria - Configurabilità - Identificazione di detta fase - Criteri - Formale avvio del procedimento di alienazione dei beni - Necessità - Esclusione - Momento della verifica - Riferimento alla data della decisione - Necessità - Cessione del complesso aziendale - Funzione liquidatoria - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589978-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 (applicabile "ratione temporis"), l'azione revocatoria fallimentare è esperibile soltanto in relazione alla eventuale fase liquidatoria della procedura, sussistendo tra detta azione e la fase conservativa una incompatibilità logica e di fatto, prima ancora che giuridica. Un'effettiva destinazione liquidatoria della procedura può tuttavia manifestarsi già prima del formale avvio del procedimento di alienazione dei beni, perché un'attività di conservazione dell'azienda, nella sua unitarietà funzionale, può risultare destinata non solo alla salvaguardia dell'unità produttiva bensì anche alla tutela delle ragioni dei creditori, che hanno interesse all'alienazione di un complesso aziendale efficiente e avviato, piuttosto che alla separata alienazione dei singoli beni aziendali. Ne consegue che l'eventualità di una destinazione liquidatoria della procedura va accertata con riferimento al momento della decisione sull'azione revocatoria: e ciò anche quando, al momento della decisione, sia già intervenuta la cessione dell'intero complesso aziendale, avendo tale cessione funzione di liquidazione, posto che di un risultato di risanamento, senza cessione dei beni, può parlarsi solo quando sia il medesimo originario imprenditore a riprendere l'attività produttiva o di scambio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 27, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)