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Sez. 2, Sentenza n. 2709 del 27/03/1996 (Rv. 496589 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Idoneità a spostare la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Esclusione - Rilevanza sulla determinazione della competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.
Stato
decisa il 1996-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496589-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

La continenza di cause se non è idonea a spostare la competenza funzionale ed inderogabile a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo, spettante all'Ufficio Giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, è però rilevante al fine della competenza del giudice del decreto, nel senso che qualora la causa per la quale sia stata emessa ingiunzione sia contenuta in altra pendente davanti a diverso giudice preventivamente adito, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, rimettendo al giudice preventivamente adito per la causa contenente la cognizione della causa contenuta, instauratasi a seguito della proposta opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)