Sez. 1, Sentenza n. 13950 del 13/12/1999 (Rv. 532105 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Natura dell'opposizione - Di comparsa di risposta e di impugnazione del decreto - Fondamento - Carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice dell'opposizione - Pronuncia del decreto in pendenza di giudizio anteriormente instaurato collegato da nesso di continenza ed avente carattere di pregiudizialità - Inapplicabilità dell'art. 39 secondo comma cod. proc. civ. e dichiarazione di nullità del decreto - Esclusione - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo si caratterizza sia come comparsa di risposta dell'ingiunto, che come impugnazione del decreto (come si desume dalla circostanza che con l'opposizione è deducibile sia la cognizione sul diritto fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio, sia la validità stessa del decreto, che resta in vita a seguito dell'opposizione stessa), la relativa litispendenza concerne, in modo inscindibile ed unitario, tanto la fase della pronuncia del decreto stesso, che quella successiva all'opposizione, che della prima si connota come prosecuzione, secondo quanto si desume dal secondo comma dell'art. 645 cod. proc. civ., da intendersi nel senso che, laddove si riferisce al giudizio che si svolge a seguito dell'opposizione alluda al giudizio già pendente ai sensi dell'art. 643 terzo comma cod. proc. civ. Ne consegue che, qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso in una situazione nella quale anteriormente era già pendente una causa legata da nesso di continenza con quella inerente il credito oggetto del decreto, l'inapplicabilità della disciplina dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. e l'impossibilità della trasmigrazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al giudice della causa anteriormente pendente, discendenti dal carattere funzionale e, pertanto, inderogabile della competenza su detta opposizione, non comportano la declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo (nel presupposto che il procedimento di emanazione del decreto sia da considerare un procedimento ormai concluso), ma comportano che il giudice dell'opposizione, qualora la causa anteriormente proposta abbia carattere pregiudiziale, sospenda ex art. 295 cod. proc. civ. il giudizio avanti di sè, in attesa della definizione dell'altro, onde evitare il possibile contrasto di giudicati (fattispecie in tema di decreto ingiuntivo richiesto per un credito fondato su rapporto, riguardo al quale anteriormente era stata instaurato giudizio di accertamento della nullità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)