Sez. 1, Sentenza n. 16990 del 01/08/2007 (Rv. 600617 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Amministratore di ente soggetto alla vigilanza del comune - Incompatibilità con la carica di consigliere comunale - Sussistenza - "Vigilanza" - Nozione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
In tema di elettorato passivo, il precetto sancito dall'art. 3, primo comma, n. 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (sostanzialmente riprodotto nell'art. 63, comma 1, n. 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - a norma del quale l'amministratore di un ente soggetto a vigilanza del Comune non può ricoprire la carica di consigliere comunale -, è diretto ad evitare il conflitto, anche potenziale, tra l'interesse che l'amministratore dell'ente controllato deve tutelare nell'assolvimento dei propri compiti di gestione e quello che deve tutelare l'eletto alla carica del Comune controllante. Il concetto di "vigilanza" va pertanto inteso come comprensivo di ogni forma d'ingerenza o di controllo del Comune nell'attività dell'ente controllato, non occorrendo che la vigilanza medesima si esplichi nelle forme più penetranti dell'annullamento o dell'approvazione degli atti dell'ente stesso, di guisa che il termine vigilanza va assunto in senso atecnico e nella sua accezione più lata, ossia con riferimento non già ai meri controlli tutori e di legittimità o a quelli sostitutivi sugli organi, ma a controlli di più ampia e diversa natura, derivanti non soltanto dalla legge, ma anche da vincoli contrattuali o statutari, tali da comportare una effettiva e diretta ingerenza del Comune sul funzionamento dell'ente, ovvero un controllo incidente sul processo formativo della volontà dello stesso.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 com. 1 n. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)