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Sez. L, Sentenza n. 694 del 27/01/1988 (Rv. 457138 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DELLE RATE DI PENSIONE - CREDITI DELL'ASSICURATO PER VERSAMENTI PERIODICI DI PENSIONE GIÀ LIQUIDATE E POSTE IN PAGAMENTO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE EX ART. 129, PRIMA COMMA, DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - DIRITTO DELL'ASSICURATO DI OTTENERE LA PENSIONE E LA RELATIVA LIQUIDAZIONE OVVERO LA RILIQUIDAZIONE DELLA STESSA PER MUTAMENTO DEGLI ORIGINARI PRESUPPOSTI - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - CONSEGUENZA - PRECLUSIONE PER I PENSIONATI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI A CONSEGUIRE LA INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA - CESSAZIONE EX TUNC PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DIRITTO DEL PENSIONATO ALLA INTEGRAZIONE AL MINIMO - PRESCRIZIONE DECENNALE - OPERATIVITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457138-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - DELLE RATE DI PENSIONE - CREDITI DELL'ASSICURATO PER VERSAMENTI PERIODICI DI PENSIONE GIÀ LIQUIDATE E POSTE IN PAGAMENTO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE EX ART. 129, PRIMA COMMA, DEL R.D.L. N. 1827 DEL 1935 - DIRITTO DELL'ASSICURATO DI OTTENERE LA PENSIONE E LA RELATIVA LIQUIDAZIONE OVVERO LA RILIQUIDAZIONE DELLA STESSA PER MUTAMENTO DEGLI ORIGINARI PRESUPPOSTI - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - CONSEGUENZA - PRECLUSIONE PER I PENSIONATI DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI A CONSEGUIRE LA INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA - CESSAZIONE EX TUNC PER EFFETTO DELLA SENTENZA N. 34 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - DIRITTO DEL PENSIONATO ALLA INTEGRAZIONE AL MINIMO - PRESCRIZIONE DECENNALE - OPERATIVITÀ.*

La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 129, primo comma, R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 - che stabilisce che i ratei di pensione non possono essere riscossi dopo cinque anni dalla loro scadenza - opera con esclusivo riguardo ai crediti dell'assicurato per versamenti periodici di pensione già liquidata e posta in pagamento e pertanto non è estensibile al diritto dell'assicurato medesimo di ottenere il riconoscimento e la liquidazione della pensione, ovvero la riliquidazione della stessa in ipotesi di mutamento degli originari presupposti, diritto che è invece soggetto all'ordinaria prescrizione decennale. Pertanto a seguito della sentenza n. 34 del 1981 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, secondo comma, lett. A), della legge 12 agosto 1962 n. 1338, e che ha fatto venir meno (ex tunc) la preclusione per i titolari di pensione diretta dello stato e degli altri enti a conseguire l'integrazione al minimo della pensione diretta di vecchiaia (nella specie, a carico delle FF.Ss.), il diritto del pensionato alla riliquidazione della pensione è soggetto alla prescrizione decennale e non già alla speciale prescrizione breve (quinquennale di cui al cit. Art. 129, (nè a quella prevista dall'art. 2948 n. 5 cod. civ.) atteso che il diritto alla integrazione al minimo attiene allo stesso diritto alla pensione, ancorché in riferimento alla sua misura. (Conf 6975/87, mass n 455155; (Conf 1152/87, mass n 450710).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 5, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 1, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)