Sez. L, Sentenza n. 2791 del 07/03/1992 (Rv. 476125 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - Termine | Decorrenza dal momento del compimento dell'atto - Individuazione - Fattispecie.
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - Termine
Il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, coincide con il momento in cui l'esistenza dell'atto stesso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto stesso, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone. (Nella specie, la sentenza dei giudici di merito, cassata dalla S.C., aveva fatto riferimento ai fini del decorso del termine al giorno in cui gli atti esecutivi erano stati compiuti in luogo diverso dalla sede della società esecutata e in assenza di soggetti muniti di rappresentanza della stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)