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Sez. 6, Sentenza n. 22196 del 24/10/2006 Ud. (dep. 07/06/2007) Rv. 236762 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti - Attenuante prevista dall'art. 74, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Elementi costitutivi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236762-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista a favore di chi si adopera per assicurare la prova del reato e per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti, non basta la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma occorre che l'aiuto si concreti nell'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito dalla norma; che consiste nella reale sottrazione di risorse rilevanti, cioè cospicue, suscettibili di essere utilizzate mediante perpetrazione di ulteriori attività delinquenziali. (Nel caso di specie l'unico contributo offerto dagli imputati era consistito nel fornire semplici indicazioni su alcune operazioni di spaccio o cessione cui essi stessi o altre persone erano interessati, ma non anche sulla specifica organizzazione del sodalizio criminale, in modo da consentire l'acquisizione di elementi specifici ed efficaci per la prova del reato associativo).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)