Sez. 4, Sentenza n. 11555 del 28/01/2004 Ud. (dep. 11/03/2004) Rv. 228034 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante di cui all'art. 73 comma secondo d.P.R. 309 del 1990 - Condizioni di applicabilità.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti), prevista a favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, non basta la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma occorre che l'aiuto si concreti quantomeno in un risultato di utilità, nel senso che la collaborazione prestata, nei limiti della posizione del colpevole, porti alla sottrazione di risorse ed eviti la commissione di altri delitti (nel caso di specie l'unico contributo offerto dall'imputato era consistito nel fare il nome di uno spacciatore, peraltro già noto agli inquirenti).
Riferimenti normativi: Testo Unico 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)