Sez. 2, Sentenza n. 6161 del 24/11/1979 (Rv. 402877 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - INAPPLICABILITA EX DPR N 597 DEL 1973 - DISCIPLINA EX ART 15 ULTIMO COMMA, COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - INAPPLICABILITA EX DPR N 597 DEL 1973 - DISCIPLINA EX ART 15 ULTIMO COMMA, COD PROC CIV - APPLICABILITA.*
Successivamente all'entrata in vigore del DPR 29 settembre 1973, n 597, che ha abolito il tributo diretto gravante sugli immobili e come tale iscritto a ruolo, la Competenza per valore delle cause relative a beni immobili rimane regolata dai criteri di cui allo ultimo comma dell'art 15 cod proc civ, i quali trovano pertanto autonoma applicazione in assenza della predetta imposizione. (Conf 4390/78, mass n 394063; (Conf 4391/78).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Legge 09/10/1971 num. 825 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)