Sez. 2, Sentenza n. 2927 del 28/04/1986 (Rv. 445948 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ESCLUSIONE - CRITERIO SUSSIDIARIO EX ART. 15, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CRITERI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ESCLUSIONE - CRITERIO SUSSIDIARIO EX ART. 15, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CRITERI.*
Al fine della Determinazione della Competenza per valore nelle cause relative ad azioni reali immobiliari, l'abolizione delle imposte sui terreni operata con la riforma tributaria introdotta con la legge n. 597 del 1973, implica, con riguardo ai giudizi instaurati successivamente, l'inapplicabilità dei criteri principali fissati dal primo comma dell'art. 15 cod. proc. civ., con riferimento al tributo diretto verso lo stato e la conseguente generale operatività del criterio sussidiario di cui al terzo comma della medesima norma. Pertanto, il giudice deve determinare il valore della causa secondo quanto risulta dagli Atti, cioè in base a tutta la documentazione esistente nel processo, che sia idonea a fornire un razionale fondamento di stima. (V 2769/84, mass n 434813; (V 1686/83, mass n 426541; (V 4390/78, mass n 394063; (Conf 3909/80, mass n 407794; (Conf 3502/80, mass n 407337; (Conf 636/80, mass n 404032; (Conf 6161/79, mass n 402877; (Conf 5065/79, mass n 401715).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)