diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7272 del 10/07/1999 (Rv. 528484 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE | Violazione della disciplina dell'IVA - Trasgressore - Ammissione all'amministrazione controllata dopo il fatto integrativo dell'infrazione sanzionabile - Provvedimento irrogativo della sanzione - Emanazione dopo la ammissione all'amministrazione controllata - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528484-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE

L'obbligazione inerente a pena pecuniaria per violazione della disciplina sull'IVA insorge per effetto ed al momento del verificarsi del contegno commissivo od omissivo che segna il perfezionarsi del corrispondente illecito, mentre il provvedimento irrogativo, tanto se inserito nell'atto di rettifica, quanto se formulato con separato avviso (art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), ha la diversa funzione di constatare la pregressa costituzione del debito e di determinarne il quantum. Pertanto, il sopraggiungere dell'amministrazione controllata, dopo il fatto integrativo dell'infrazione sanzionabile, non tocca il potere - dovere dell'Ufficio finanziario di adottare detto provvedimento accertativo e liquidatorio, né implica di per sè effetti invalidanti, anche perché l'apertura della procedura concorsuale segna per il creditore il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, a norma dell'art. 168, primo comma, della legge fallimentare, richiamato dal successivo art. 188, secondo comma, non anche il divieto di munirsi del titolo all'uopo occorrente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)