Sez. U, Sentenza n. 2638 del 13/03/1987 (Rv. 451747 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - CONTRIBUTI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA - IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL COMUNE DI IMPOSIZIONE DI TALE ONERE - AZIONE DI RIPETIZIONE PER LA RESTITUZIONE DI QUANTO INDEBITAMENTE PAGATO A DETTO TITOLO - CONTROVERSIE RELATIVE PROMOSSE DAL PRIVATO COSTRUTTORE DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE IN VIRTÙ DI REGOLARE LICENZA O CONCESSIONE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA - POTERE DEL COMUNE DI IMPORRE LA SUDDETTA PRESTAZIONE PATRIMONIALE - ESCLUSIONE (ABOLIZIONE DEI CONTRIBUTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIA A SEGUITO DELLA RIFORMA TRIBUTARIA) - CONCESSIONI ANTERIORI ALLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - CONTRIBUTI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA - IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL COMUNE DI IMPOSIZIONE DI TALE ONERE - AZIONE DI RIPETIZIONE PER LA RESTITUZIONE DI QUANTO INDEBITAMENTE PAGATO A DETTO TITOLO - CONTROVERSIE RELATIVE PROMOSSE DAL PRIVATO COSTRUTTORE DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE IN VIRTÙ DI REGOLARE LICENZA O CONCESSIONE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA - POTERE DEL COMUNE DI IMPORRE LA SUDDETTA PRESTAZIONE PATRIMONIALE - ESCLUSIONE (ABOLIZIONE DEI CONTRIBUTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIA A SEGUITO DELLA RIFORMA TRIBUTARIA) - CONCESSIONI ANTERIORI ALLA LEGGE N. 10 DEL 1977 - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*
La controversia promossa dal privato, per insorgere contro i provvedimenti del comune che abbiano imposto, con riguardo a fabbricato di civile abitazione realizzato in forza di regolare licenza o concessione, un contributo per l'allacciamento alla rete fognaria, nonché per ottenere la restituzione delle somme pagate a detto titolo, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, considerato che a fronte del diritto soggettivo di conseguire detto allacciamento per gli stabili di civile insediamento (ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge 10 maggio 1976 n. 319 e dietro pagamento di un canone correlato alla prestazione del servizio fognario), deve negarsi la sussistenza del potere del comune di imporre la suddetta prestazione patrimoniale (dopo l'abolizione dei contributi di manutenzione e dei contributi di miglioria, con la riforma tributaria attuata in base alla delega della legge 9 ottobre 1971 n. 825), e che, inoltre, ove si tratti di edificio costruito in forza di concessione rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, non ricorrono le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 16 di tale legge, non vertendosi in tema di contestazione circa oneri di urbanizzazione fissati in stretta connessione con il rilascio di detta concessione. (V 3652/84, mass n 435642).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 247, Legge 09/10/1971 num. 825 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 14, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 16, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)