Sez. U, Sentenza n. 4996 del 06/06/1987 (Rv. 453613 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTRICE EDILIZIA - IN GENERE - CONTRIBUTI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LEGITTIMITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTRICE EDILIZIA - IN GENERE - CONTRIBUTI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LEGITTIMITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La controversia promossa dal proprietario di un fabbricato, regolarmente realizzato in base a licenza edilizia (e prima quindi dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, contemplante a carico del beneficiario di concessione edilizia un concorso nelle spese di urbanizzazione), per sentir negare la legittimità della pretesa del comune d'imporre, quale condizione per l'allacciamento alla rete fognaria municipale, un contributo per il suo finanziamento, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si ricollega ad un diritto soggettivo, quello di ottenere tale allacciamento, che il comune è privo del potere di affievolire o comunque condizionare a detta prestazione patrimoniale (potere, in particolare, non ravvisabile nella disciplina della legge 10 maggio 1976 n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento). (V 3789/85, mass n 441375; (Conf 2638/87, mass n 451747).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)